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Costituzione, vittoria storica. Ma è un punto di partenza

Costituzione, vittoria storica. Ma è un punto di partenza

Il Parlamento ha finalmente adeguato la nostra Carta costituzionale a quelle degli altri paesi europei[1] e alla volontà degli italiani. La tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi entrano a far parte dei «valori fondanti» dello Stato «a tutela delle future generazioni»[2]. Insieme alla protezione degli animali[3].

La positivizzazione del principio

La giurisprudenza costituzionale da tempo si era orientata nella direzione sancita oggi sia relativamente ad un’interpretazione estensiva della tutela del paesaggio[4], sia su iniziativa economica e ambiente[5], sia sul bilanciamento degli interessi nei procedimenti di valutazione ambientale[6].

Allo stesso modo anche la giurisprudenza di merito sulla configurabilità dell’ambiente come bene giuridico che deve trovare il proprio fondamento direttamente nella Costituzione[7]. La tutela ambientale era peraltro già citata nella Costituzione ma solo nell’ottica di una divisione di competenze tra Stato e Regioni[8].

Una norma che entra in vigore subito

Ma con la revisione costituzionale la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi rientra a tutti gli effetti tra i valori fondanti la Repubblica italiana.

Apparentemente piccole enunciazioni di principio, ma che produrranno cambiamenti radicali.

Forse al di là anche delle previsioni degli stessi rappresentanti del popolo che a larghissima a maggioranza le hanno approvate rendendo subito efficaci gli innovativi cambiamenti.

L’impatto potenziale della modifica

Perché quei diritti adesso vanno garantiti alla luce della più nuova ed ampia concezione (prudente gestione e miglioramento dell’ambiente, nonché conservazione della biodiversità, degli ecosistemi, di tutte la specie animali e vegetali), il tutto con il vincolo della prospettiva di lungo periodo.

Senza alcuna prevalenza assoluta di un diritto fondamentale sull’altro e finanche, a tal fine, limitando l’esercizio delle attività economiche. Sia pubbliche che private.

Una vera e propria rivoluzione prima di tutto culturale, inevitabile per avere una vera transizione ecologica che non sia solo greenwashing.

La tutela degli animali (siamo il quinto Paese al mondo ad averla inserita in Costituzione), ad esempio, richiederà in primis la modifica dei codici e degli altri strumenti normativi. Aspettando il Tribunale dell’ambiente.

Rivoluzionerà le scelte di governo del territorio

E l’impatto della riforma sarà in primis sui decisori pubblici ad ogni livello, i cui provvedimenti potrebbero rivelarsi finanche incostituzionali.

Si pensi, ad esempio, all’utilizzo di pesticidi in ambito agricolo o zanzaricidi in area urbana, primaria minaccia per la biodiversità e la salute. O alla realizzazione di elettrodotti.

O a qualunque attività, ivi inclusa quella gestionale, nelle aree protette. Per non parlare delle norme sul clima o del loro rispetto, come già inizia a farsi breccia nella giurisprudenza estera[9].

L’ambiente adesso è interesse collettivo, e noi G.R.E., associazione nazionale di protezione ambientale, ci batteremo ancor con più forza per vederlo tutelato!

 


[1] Disposizioni a tutela dell’ambiente sono presenti nel testo di Costituzioni recenti (come quella spagnola del 1978) o sono state introdotte in sede di revisione costituzionale (come nei Paesi Bassi nel 1983, in Germania nel 1994 e, con particolare ampiezza, in Francia nel 2005. Analogamente in Belgio, in Bulgaria, in Croazia, in Estonia, in Finlandia, in Grecia, in Lettonia, in Lituania, a Malta, in Polonia, in Portogallo, in Romania, in Slovacchia, in Slovenia, in Svezia, in Ungheria. Specifiche menzioni della tutela degli animali sono state introdotte in Lussemburgo nel 1999, in Germania nel 2002, in Slovenia. La tutela dell’ambiente è inoltre presente nell’articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (sorta come cd. Carta di Nizza, del 2000), nell’art. 191 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea

[2] Cost., articolo 9: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. TUTELA L’AMBIENTE, LA BIODIVERSITÀ E GLI ECOSISTEMI, ANCHE NELL’INTERESSE DELLE FUTURE GENERAZIONI. LA LEGGE DELLO STATO DISCIPLINA I MODI E LE FORME DI TUTELA DEGLI ANIMALI».

[3] Cost., articolo 41: «L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, ALLA SALUTE, ALL’AMBIENTE. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali E AMBIENTALI».

[4] Corte cost. 10 luglio 2002 n.407, 5 novembre 2007 n.378, 14 gennaio 2009 n.12, 23 maggio 2019 n.179, 12 febbraio 2020 n.71.

[5] Corte cost. 4 luglio 2017 n.182, 7 febbraio 2018 n.58

[6] Corte cost. 18 ottobre 2016 n.267

[7] Cassazione civile sez. III, 3 febbraio 1998, n. 1087. Cassazione civile sez. III, 10 ottobre 2008, n.25010. Cass. Pen., sent. n. 3852/1990

[8] Cost., articolo 117: «La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: […]  s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali […]».

[9] Tribunale distrettuale dell’Aja, sentenza C/09/571932 / HA ZA 19-379 del 26 maggio 2021, Klimaatzaak contro Royal Dutch Shell

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