Accesso alla giustizia in materia ambientale significa che le persone possono rivolgersi a un tribunale nel caso in cui non vengano rispettati i diritti e le autorità non soddisfino i requisiti stabiliti dalle leggi ambientali ad ogni livello.
La questione è dibattuta in tutti gli ordinamenti della Terra. Ma anche i cittadini italiani devono avere la possibilità di rivolgersi a un tribunale per leggi che riguardano la tutela della salute delle persone e della natura[1].
La modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione
Esattamente come per le disposizioni UE sulla protezione della natura, la recente modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione italiana ha dato luogo a dei diritti fondamentali[2]. I quali devono essere applicati coerentemente in tutta Italia come nel resto dell’Unione europea.
Nella pratica, si possono creare degli ostacoli al raggiungimento degli obiettivi ambientali che il legislatore ha inteso tutelare, impedendo ai cittadini di goderne appieno dei benefici. Per questo l’accesso alla giustizia in materia ambientale deve fornire un pacchetto di garanzie che consente ai cittadini, associazioni comprese, di chiedere a un tribunale nazionale di verificare se un’autorità pubblica abbia rispettato o meno i diritti e i requisiti legali menzionati in precedenza.
Le difficoltà delle azioni giudiziarie
Al momento, avviare un’azione giudiziaria in Italia presenta forti limitazioni: l’attore, infatti, deve dimostrare di avere un interesse specifico o di essere stato leso nei suoi diritti. Cosa tutt’altro che facile quando si parla d’ambiente, interesse collettivo. Le associazioni di protezione ambientale come i Gruppi Ricerca Ecologica in parte riescono a sopperire.
Ma non più è sufficiente. Perché l’ordinamento deve garantire che il giudice nazionale esamini adeguatamente le questioni legittime sollevate (in maniera accessibile in termini di costi) da cittadini e associazioni di protezione ambientale. E rimediare ai problemi.
Per questo non è più possibile rinviare l’istituzione di un Tribunale dell’Ambiente.
Il reato di ecocidio
Al primo Summit mondiale sul clima, tenutosi a Rio de Janeiro nel 1992, è emerso il concetto di giustizia ambientale. Ed oggi alla Corte Penale Internazionale[3] si sta definendo nei dettagli il reato di ecocidio[4] per mettere fine al vuoto normativo finora esistente e perseguire i reati più gravi e devastanti contro l’ambiente, la natura, il suo equilibrio.
Si tratterebbe di nuovo crimine internazionale, il primo dopo il genocidio introdotto nel secondo dopoguerra. Presupposto per un tribunale internazionale per la giustizia climatica.
In Europa, sin dagli anni ’90 la Corte di giustizia dell’UE supporta i tribunali nazionali per chiarire elementi del diritto ambientale. Ma negli ordinamenti di alcuni Stati membri dell’UE il vulnus è stato già sanato, come in quelli scandinavi.
L’esempio scandinavo
La Svezia, ad esempio, dispone di tribunali speciali per le questioni relative al diritto ambientale e per la registrazione, la pianificazione e l’edilizia delle proprietà[5].
In Danimarca, invece, esistono commissioni di ricorso amministrative specializzate. Non appartengono al sistema giudiziario, ma sono istituite come commissioni di ricorso indipendenti all’interno del sistema amministrativo[6].
All’interno del sistema giudiziario amministrativo finlandese, invece gran parte di tutte le cause ambientali nella parte continentale finlandese (che non comprende le isole Åland) è stata centralizzata presso uno dei tribunali amministrativi regionali, quello di Vaasa. Questo tribunale si occupa di tutte le cause previste dalla legge sulla protezione dell’ambiente (EPA, 527/2014) e dalla legge sulle acque (587/2011), che costituiscono circa un quarto delle cause in materia ambientale nei tribunali amministrativi a livello nazionale[7].
Anche la Cina si muove
La Cina, invece, ha già da tempo deciso di dotarsi di un organo giudiziario dedicato unicamente ai reati ambientali[8].
Il magistrato che presiederà il neonato tribunale dell’ambiente ha portato allo scoperto un problema reale anche in Occidente: «i normali tribunali vorrebbero occuparsi dei problemi ambientali, ma spesso non ne hanno il coraggio, astenendosi per via di alcune interferenze esterne»[9].
Il sistema giudiziario italiano
In Italia, la consapevolezza del problema ha recentemente spinto ad esempio la Camera di Commercio Milano – Monza Brianza – Lodi a istituire Facilitambiente[10]. Si tratta di un innovativo servizio in materia di prevenzione dei conflitti ambientali rivolto alle MPMI attraverso un percorso di facilitazione con soggetti qualificati. Ma diritti e requisiti si danno valere in Tribunale.
Il nostro sistema giudiziario già prevede le giurisdizioni speciali. Si tratta di quelle magistrature che si occupano esclusivamente di determinate materie sulla base di quanto previsto dalla Costituzione. Sono quella amministrativa, quella contabile e quella militare.
Esistono poi altri organi giurisdizionali di primo grado con competenza speciale. Come il Tribunale Superiore delle acque pubbliche e quelli regionali, competenti in materia di acque pubbliche, demanialità dei fondi e corsi d’acqua. O anche il Tribunale per i minorenni, con competenze sono in campo civile, amministrativo e penale. Ed il tribunale dei ministri, una sezione specializzata del tribunale ordinario competente per i reati ministeriali.
Esistono poi sezioni specializzate in ciascun Tribunale ordinario per il primo grado, in ciascuna Corte d’appello per il secondo grado, e presso la Corte suprema di cassazione per il controllo di legittimità, con competenza a giudicare in particolari materie attinenti al diritto del lavoro, della previdenza e dell’assistenza obbligatorie. Mentre all’interno delle Procure della Repubblica esistono già gruppi specializzati in reati in materia di ecologia e tutela dell’ambiente[11].
Una competenza statale, ma non sempre…
Perché allora l’esigenza di istituire un Tribunale ambientale è divenuta sempre più urgente?
Perché l’Italia è uno Stato unitario con un certo grado di decentralizzazione[12]. Il potere di legiferare in materia ambientale è di competenza esclusiva dello Stato[13]. Tuttavia, le Regioni[14] hanno competenza legislativa concorrente in molti settori relativi all’ambiente, quali l’urbanistica, la sanità, la protezione civile, la produzione, i trasporti e la distribuzione dell’energia. Inoltre, alcune disposizioni del Codice Ambiente[15], consentono alle Regioni di mantenere o introdurre misure di protezione più rigorose.
Le norme emanate a livello regionale hanno tuttavia un impatto limitato sulle materie regolate dal Codice dell’ambiente, poiché di solito riproducono la legislazione dello Stato.
La legittimazione ad agire in materia ambientale, invece, è una materia che rientra nella competenza esclusiva dello Stato. Le norme nazionali sulla legittimazione ad agire si applicano quindi all’intero territorio dello Stato. Ad oggi, la maggior parte delle leggi ambientali italiane sono trasposizioni di leggi dell’UE, come armonizzate e codificate nel Codice Ambiente.
L’esigenza del Tribunale per l’ambiente
In questo quadro, rappresenta un oggettivo tassello mancante il fatto che il nostro ordinamento giuridico non preveda organi giudiziari speciali né procedimenti giudiziari speciali in materia ambientale. Questi sono principalmente trattati dalla giurisdizione amministrativa che segue le regole generali del procedimento amministrativo.
Per questo motivo, i Gruppi Ricerca Ecologica sostengono con forza l’istituzione di un Tribunale per l’Ambiente.
[1] Commissione Europea. Accesso alla Giustizia in Materia Ambientale
[2] Gruppi Ricerca Ecologica. Costituzione, vittoria storica. Ma è un punto di partenza. 10 febbraio 2022
[3] International Criminal Court
[4] Alessandra Mistura, ‘Is There Space for Environmental Crimes under International Criminal Law: The Impact of the Office of the Prosecutor Policy Paper on Case Selection and Prioritization on the Current Legal Framework’ (2018) 43 Colum. J. Envtl. L. 181
[5] La competenza dei tribunali speciali svedesi riguarda tutti i tipi di decisioni adottate in applicazione del codice svedese dell’ambiente e della legge sulla pianificazione e l’edilizia. Essi sono inoltre competenti per le cause relative al risarcimento dei danni e per le azioni private contro attività pericolose.
[6] Sono la commissione di ricorso per l’ambiente e gli alimenti (che si occupa principalmente dei ricorsi relativi alla protezione della natura) e la commissione di ricorso per la pianificazione territoriale (che si occupa principalmente dei ricorsi in materia di inquinamento).
[7] In Finlandia, i restanti casi ambientali, come quelli riguardanti la protezione della natura, l’estrazione e l’estrazione del suolo, nonché la pianificazione dell’uso del suolo e l’edilizia, sono trattati dal tribunale amministrativo competente a livello regionale. Nel complesso, le competenze geografiche e sostanziali dei tribunali competenti in materia ambientale sono chiaramente definite dalla legge e, sebbene possano verificarsi casi limite, la possibilità di scelta opportunistica del foro è inesistente.
[8] Eugenio Buzzetti. Cina: nasce il tribunale speciale per l’ambiente. AGI.IT, 10 luglio 2014
[9] Nicola Andreatta. In Cina nasce il tribunale dell’ambiente. GREEN.IT
[11]I gruppi specializzati in reati in materia di ecologia e tutela dell’ambiente hanno competenza in merito alle seguenti materie:
- Inquinamento (tra cui gli artt. 29 quattordicies, 137, 255 comma 3, 256, 259, 279, 261 bis del D.L.vo n. 152/06) ed, a seguito della Legge n. 68/15, per i reati di cui agli artt.: 452 bis c.p. inquinamento ambientale – art. 452 quater c.p. disastro ambientale – art. 452 sexies c.p. traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività – art. 452 septies c.p. impedimento al controllo e art. 452 terdecies c.p. omessa bonifica;
- Beni paesaggistici (tra cui l’ art. 181 del D.L.vo n. 42/04);
- Caccia (tra cui l’ art. 30 della Legge n. 152/92);
- Animali: delitti contro il sentimento degli animali (tra cui gli artt. 544 bis, 544 ter, 544 quater, 544 quinques, 638 e 727 c.p.) – detenzione e importazione di specie protette (tra cui gli artt. 1, 2 e 6 della Legge n. 150/92) – commercio pelli e pellicce (tra cui l’ art. 2 della Legge n. 189/04) – traffico di animali (tra cui l’ art. 4 della Legge n. 201/10);
- Gestione veicoli fuori uso (tra cui l’art. 13 del D.L.vo n. 209/03);
- Aree protette (tra cui l’ art.30 della Legge n. 394/91);
- Sicurezza della navigazione (tra cui gli artt. 1112 e 1231 R.D. n. 327/42 così detto Codice della Navigazione);
- Reati relativi all’uso pacifico dell’energia nucleare (Legge n. 1860/62 e successive);
- Incendio boschivo art. 423 bis c.p.;
- Rumori molesti art. 659 c.p.;
- Emissioni offensive art. 674 c.p.;
- Distruzione di habitat art. 733 bis c.p.
[12] European e-justice. Accesso alla giustizia per questioni ambientali – Italia
[13] Cost art. 117.2
[14] Cost art. 117.3
[15] Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale. (GU Serie Generale n.88 del 14-04-2006 – Suppl. Ordinario n. 96)
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